In Italia, per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni (cosiddetti contratti di locazione breve), non è obbligatoria la forma scritta. Tuttavia, per ragioni di tutela delle parti e per adempiere agli obblighi fiscali, è consigliabile predisporre un accordo scritto che disciplini i termini essenziali del rapporto, come durata, canone e utilizzo dell’immobile.

Questi contratti non sono soggetti all’obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, a meno che la loro durata complessiva nell’anno, con lo stesso conduttore, non superi i 30 giorni. Rimangono comunque obblighi come la comunicazione dei dati degli ospiti alla questura e l’eventuale applicazione della cedolare secca al 21%, se scelta come regime fiscale.

La non obbligatorietà della forma scritta per i rapporti di durata inferiore a 30 giorni si basa su una deroga rispetto alla regola generale che richiede la forma scritta per i contratti di locazione a lungo termine.

Ecco i principali riferimenti normativi:

Art. 1, comma 4, della Legge n. 431/1998.
Questa legge regola i contratti di locazione ad uso abitativo e stabilisce che, in generale, tali contratti devono essere redatti in forma scritta. Tuttavia, non si applica ai contratti di durata inferiore a 30 giorni, come specificato nell’articolo stesso: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di locazione stipulati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria […] di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno.”

Art. 13 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).
L’articolo 13 esenta dall’obbligo di registrazione i contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno con il medesimo conduttore. Questo rafforza l’idea che, per tali contratti, non sia richiesto un adempimento formale specifico.

Codice Civile – Art. 1350
L’articolo 1350 elenca i contratti per i quali è obbligatoriamente richiesta la forma scritta, pena la nullità (es. trasferimenti di proprietà immobiliari o locazioni ultranovennali); in esso non vengono menzionati i contratti di locazione brevi, che restano così disciplinati da norme specifiche come la Legge 431/1998.

In conclusione, la normativa esonera i contratti di locazione inferiori a 30 giorni dall’obbligo della forma scritta, pur lasciando libertà alle parti di adottarla per maggiore tutela.

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